procurare abitazioni a prezzo favorevole e procedere alla costruzione ed all'acquisto di case di abitazione o di alloggi, escluso ogni intento di lucro. In particolare dar luogo alla costruzione di abitazioni a prezzo favorevole nel senso della Legge Federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, così come nel senso delle relative disposizioni cantonali e comunali di applicazione. La cooperativa può acquisire o vendere immobili e/o società immobiliari, così come costruire, acquisire, amministrare e locare edifici. Le è pure permessa la vendita di fondi o di parti di essi. In caso di vendita, ai membri della cooperativa deve essere previamente offerta la possibilità di acquisire la proprietà al prezzo corrispondente, tenuto conto di tutti i costi e di tutte le spese sopportati.